Reclami in merito al contratto o ai sinistri
Se sei insoddisfatto rispetto ad un contratto, ad un servizio assicurativo o al comportamento del tuo Agente per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), puoi presentare un reclamo formale alla nostra Compagnia presso:
- Unipol Assicurazioni S.p.A.
- Customer Advocacy – reclami e assistenza specialistica clienti
- Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI)
- Fax (+39) 02.5181.5353
- Indirizzo di posta elettronica: reclami@unipol.it
I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i suoi dipendenti e collaboratori, possono anche essere inoltrati per iscritto direttamente all’Agenzia.
Nota bene: per poter dar seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome, codice fiscale/partita IVA del Contraente di polizza.
Se l’esito del reclamo non ti soddisfa, o non hai ricevuto riscontro nel termine massimo di 45 giorni, puoi rivolgerti a:
IVASS, Servizio Tutela del Consumatore,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42133.1.
Fax: 06.42133206
Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it
Se il reclamo riguarda il comportamento dell’agente (inclusi i relativi collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.
I reclami indirizzati per iscritto ad IVASS devono contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esausitva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’intermediario assicurativo o alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
A tal fine puoi utilizzare l'apposito modello di presentazione dei reclami collegandoti al sito IVASS.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art.107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta) del Registro Unico Intermediari, nonché degli intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
- procedimento di mediazione innanzi a un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita, ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante stipulazione tra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di arbitrato ove prevista nel contratto.
Clicca qui per consultare il Rendiconto Annuale sulla nostra attività di gestione dei reclami.
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo (AAS) si inserisce fra le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo. L’AAS è un organismo indipendente che consente di ottenere una decisione sulla propria controversia in modo semplice, rapido ed economico, senza necessità di assistenza legale obbligatoria.
Il ricorso è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in alternativa alla mediazione o alla negoziazione assistita.
Il ricorso può riguardare l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà derivanti dal contratto assicurativo; l’inosservanza delle regole di comportamento inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa, es.: correttezza, diligenza, trasparenza, informativa precontrattuale previste dal Codice delle Assicurazioni Private.
Può avere ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro entro i limiti di seguito indicati:
- € 2.500 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile (es. sinistri RCA, RC sanitaria, sinistri di cui all’articolo 149 del CAP, rientranti nella procedura di Risarcimento Diretto, per i quali il ricorso all’AAS, previa presentazione del reclamo nei confronti della propria compagnia assicurativa, è presentato nei confronti della medesima compagnia e non nei confronti della compagnia del responsabile civile);
- € 25.000 in tutti gli altri casi di controversia relativa a contratti di assicurazione contro i danni.
Si ricorda che, per quanto riguarda i Rami Vita, l’art. 3, comma 4, lettera a), del Decreto 6 novembre 2024, n. 215 prevede limiti differenti.
CHI PUÒ ATTIVARLA
Chi ha o ha avuto un rapporto contrattuale con un’impresa o un intermediario assicurativo avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi oppure Danneggiati che possono agire direttamente contro l’impresa di assicurazione (ad esempio in caso di RC Auto) oppure chi ha titolo a ricevere prestazioni assicurative, a condizione che sia diverso da chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario se la controversia attiene a questioni inerenti a detta attività. Il ricorso è presentato personalmente o tramite un procuratore o un’associazione di consumatori se il ricorrente vi aderisce.
Sono escluse dalla competenza dell'Arbitro Assicurativo le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, le controversie relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A., nonché le fattispecie relative ai grandi rischi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice delle Assicurazioni Private1.
QUANDO E COME SI ATTIVA
Il ricorso è ammesso solo dopo aver presentato un reclamo scritto all’impresa o all’intermediario, che si pronunciano entro 45 giorni (60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell’intermediario) o decorso inutilmente tale termine, e comunque entro 12 mesi dalla sua presentazione. Tuttavia, se il reclamo è stato proposto anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’AAS, dichiarata con provvedimento dell’IVASS, il ricorso può essere proposto entro 12 mesi da tale avvio. Il ricorso deve avere il medesimo oggetto del reclamo, salva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno, purché tale danno sia rappresentato nel ricorso come conseguenza immediata e diretta del comportamento evidenziato nel reclamo.
Il ricorso si presenta esclusivamente online tramite il portale: www.arbitroassicurativo.org a partire dal 15 gennaio 2026 e prevede il pagamento di un contributo di € 20,00.
COME FUNZIONA E DURATA
Il procedimento è documentale, ferma restando la facoltà dell’AAS, in taluni casi, di sentire le parti. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla notifica del ricorso all’impresa o all’intermediario da parte dell’AAS, prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 giorni per le controversie particolarmente complesse.
1 Si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami danni di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo.